Il canone TV in bolletta: come orientarsi

Un focus sull'export italiano

La novità relativa al pagamento del canone Tv, introdotta con la Legge di Stabilità 2016, ha creato dubbi e malumori diffusi sulle effettive modalità di riscossione.

E’ ormai stato deciso che d’ora in avanti il pagamento avverrà a rate con l’addebito automatico sulle bollette della luce relative alle utenze domestiche residenti, cioè ad utenze per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la residenza anagrafica. Per il 2016 il canone è stato ridotto ad Euro 100 e, considerati i tempi tecnici per attuare la nuova procedura, il primo addebito avverrà con la prima bolletta successiva al 1° luglio 2016 (rata di 60 euro), dopodichè nelle successive due saranno addebitati i 40 euro residui (20 per bolletta). Dal 2017 il pagamento, rateizzato mensilmente, dovrebbe, il condizionale resta d’obbligo, iniziare dalla prima bolletta dell’anno.

Al momento non sono previsti metodi alternativi, anche perché la nuova modalità vuole andare a colpire coloro che non pagano il canone (circa il 30%) e, non a caso, è stato abrogato il cosiddetto suggellamento, cioè la denuncia di cessazione dell’abbonamento che avrebbe dovuto comportare l’arrivo a casa di un tecnico per verificare l’assenza del televisore o per renderlo inservibile a captare i canali della Rai, cosa che però di fatto non avveniva mai. Ora, comunque, Rai o non Rai, televisore o non televisore, varrà la presunzione del possesso di un apparecchio televisivo per ogni fornitura di energia elettrica collegata ad una utenza domestica residente.

La presunzione può essere superata solo con una dichiarazione allo Sportello S.A.T. dell’Agenzia delle Entrate con la quale, nelle forme previste dalla legge e sotto la propria responsabilità, anche penale, si attesta di non detenere alcun apparecchio. Chi è proprietario di più immobili, magari dati in affitto e con più utenze luce intestate, non deve temere il moltiplicarsi dei canoni perché ne pagherà sempre e soltanto uno, sulla bolletta riferita alla propria residenza appunto. L’importante è che comunichi alla compagnia elettrica al momento della sottoscrizione del contratto di non essere residente nella seconda casa per la quale si intesta l’utenza.

La normativa, infatti, prevede che il versamento della tassa sul possesso dell’apparecchio televisivo vada effettuato dal contribuente e dal rispettivo nucleo familiare, nel caso sia stabilita la stessa residenza, una sola volta, indipendentemente dal numero di televisori o di immobili dotati di apparecchi televisivi detenuti. L’affittuario, dal canto suo, se intesta l’utenza luce riferita alla casa in cui vive ma non vi trasferisce la residenza, continuerà a pagare il canone per la sua casa di residenza, ammesso che sia lui l’intestatario dell’utenza ad essa riferita (altrimenti continuerà a pagarlo il familiare che ha intestato l’utenza luce).

Sembra un rompicapo, ma in questo modo dovrebbero pagare davvero tutti coloro che sono tenuti a farlo…sperando che i controlli incrociati evitino a monte il rischio di pagamenti doppi ingiustificati. Aspettiamo comunque il decreto ministeriale attuativo previsto entrò metà febbraio per avere certezze sulla nuova disciplina.

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